Novità sugli interventi ammessi: tetti, loft, ruderi, ascensori e non solo…

 

Ulteriori novità concernono le tipologie di immobili e di intervento ammesse al Superbonus 110%.

TETTO

Si è, in primo luogo, chiarito che la super-detrazione per gli interventi di isolamento termico (ad esempio il cosiddetto “cappotto”) si applica anche agli interventi di coibentazione del tetto, a prescindere dal fatto che questo sovrasti un ambiente riscaldato (mansarda) o meno (intercapedine o locale sottotetto non riscaldato).

INDIPENDENZA FUNZIONALE

In secondo luogo, si allentano le maglie per il riconoscimento del requisito dell’indipendenza funzionale ai “loft” che intendano accedere al Superbonus 110. Secondo il nuovo art. 119, co. 1-bis, infatti, «un’unità immobiliare può ritenersi "funzionalmente indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale». Il chiarimento estende la platea degli immobili target, risolvendo ad esempio quelle ipotesi problematiche nelle quali l’unità immobiliare – per il resto indipendente – condivide con il condominio sovrastante (o circostante) il solo impianto idrico: tale fattispecie, prima tendenzialmente esclusa, rientra adesso appieno tra quelle alle quali si può applicare la super-detrazione.

RUDERI

Un ulteriore chiarimento si è avuto con riguardo agli immobili “diroccati”, per i quali risulta impossibile effettuare il necessario APE-ante. Ebbene, secondo il nuovo dettato normativo, anche tali immobili sono ammessi all’agevolazione, purché – anche mediante demolizione e ricostruzione – sia realizzato un intervento trainante di isolamento termico delle superfici e si consegue una classe energetica di fascia A.

BARRIERE ARCHITETTONICHE

Novità di sicuro impatto è poi quella relativa all’abbattimento delle barriere architettoniche, anche mediante la realizzazione di ascensori (ma anche di montacarichi, e strumenti tecnologici, robotici e di comunicazione). Questi interventi, infatti, risultavano agevolati mediante il riconoscimento di una detrazione pari al 50% nel limite di spesa di 96.000 euro. Ora, essi entrano di diritto a far parte dei lavori “trainati” dal Superbonus “Eco”, non solo se realizzati (come già prevedeva l’art. 16-bis TUIR) in favore di persone portatrici di handicap grave, ma anche «ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni».

PANNELLI SOLARI

Anche la portata dell’intervento “trainato” di installazione di impianti solari fotovoltaici si estende, in quanto è stato chiarito che l’installazione potrà avvenire non soltanto sugli edifici, ma anche su strutture pertinenziali agli edifici stessi.

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