Le polizze RCP

 

Novità anche per i professionisti attestatori o asseveratori. L’art. 119, co. 14, d.l. n. 34/2020 è stato, infatti, modificato per prevedere che l’obbligo di sottoscrizione della polizza di assicurazione della responsabilità civile (con massimale “adeguato” non inferiore a 500.000 euro) si considera rispettato qualora i professionisti risultino già intestatari di una polizza professionale, purché essa:

  • non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
  • preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario;
  •  garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

In alternativa, i professionisti possono optare per la sottoscrizione di una specifica polizza integrativa per le sole attività di attestazione e/o asseverazione, purché non interferente con quella già in essere e dotata di massimale adeguato al numero di attestazioni/asseverazioni rilasciate e comunque non inferiore a euro 500.000.

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