Ammessi i singoli “pluriproprietari” 

 

Per comprendere come, occorre introdurre una ulteriore, importante novità: spazio anche ai singoli proprietari (o comproprietari) di piccoli edifici comprendenti fino a un massimo di quattro unità immobiliari distintamente accatastate. La “Finanziaria 2021” ha infatti decretato l’ammissione all’agevolazione anche delle «persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche».

Si tratta, in sostanza, di edifici assimilabili a mini-condomini ma privi del requisito della condominialità, in quanto tutte le unità immobiliari appartengono al medesimo soggetto (o gruppo di soggetti, ad esempio in comunione ereditaria tra loro). Anche in tale caso, vige il limite delle due unità immobiliari relativamente alle quali la persona fisica può richiedere l’accesso all’agevolazione, escludendosi dal computo i lavori effettuati sulle parti comuni. Esemplificando, nell’ipotesi di due comproprietari di un edificio composto da quattro unità immobiliari abitative distintamente accatastate, entrambi (in proporzione alle spese sostenute) potranno beneficiare dell’agevolazione per la parte di spesa relativa alle parti comuni (es. la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato, effettuata quale intervento “trainante”) e ciascuno potrà altresì beneficiarne, su due delle quattro unità immobiliari, per i lavori “trainati” (es. la sostituzione degli infissi) effettuati all’interno di esse. 

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